NORME A TUTELA DELLE COLONIE FELINE
- Legge 14 agosto 1991 n. 281
- Legge 20 luglio 2004 n. 189-Codice Penale Libro II-Titolo IX bis.
PRINCIPI GENERALI
- Legge 14 agosto 1991 n. 281
I gatti liberi sono protetti dallo Stato.
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria in accordo con i Comuni e rimessi nei loro gruppi.
E’ vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione.
Ai cittadini è consentito nutrire e curare i gatti nel rispetto delle regole igieniche.
. Legge 20 luglio 2004 n. 189-Codice Penale Libro II-Titolo IX bis
Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.
Il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 Euro.