COLONIE FELINE, LEGGE

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NORME A TUTELA DELLE COLONIE FELINE

  • Legge 14 agosto 1991 n. 281
  • Legge 20 luglio 2004 n. 189-Codice Penale Libro II-Titolo IX bis.

PRINCIPI GENERALI

  • Legge 14 agosto 1991 n. 281

I gatti liberi sono protetti dallo Stato.

E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria in accordo con i Comuni e rimessi nei loro gruppi.

E’ vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione.

Ai cittadini è consentito nutrire e curare i gatti nel rispetto delle regole igieniche.

 

. Legge 20 luglio 2004 n. 189-Codice Penale Libro II-Titolo IX bis

Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.

Il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 Euro.

 

 

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