Abbiamo parlato di leggi nazionali che, in qualche modo, tutelano i nostri amici pelosi, ma vediamo un momento di cosa parlano le regioni, in particolare la nostra in cui viviamo, il Piemonte.
L.R. 34/93 Art. 12 Randagismo felino
- La presenza di colonie feline presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o di malessere animale, deve essere segnalato al Comune competente, che disporrà i necessari accertamenti tramite veterinario ASL.
- Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con la ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina, tipo:
– affidamento della colonia ad un’associazione per la protezione degli animali
– controllo delle nascite (sterilizzazione)
– cattura e ricollocazione degli animali in sede più idonea
- Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati
D.P.G.R. n. 4359 11/93 art. 9 Interventi di controllo su colonia felina
- Qualora il controllo del Servizio Veterinario della ASL rilevi problemi connessi al benessere animale (malnutrizione, sofferenza, depressione del sensorio), il Comune disporrà l’affidamento ad associazione, la quale si farà garante del benessere degli animali, con obbligo di riferire periodicamente alla ASL.
- Particolare attenzione dovrà essere rivolta al problema della riproduzione ed al controllo delle patologie ad essa connesse. A tal fine, il Comune può fornire all’associazione la consulenza di un veterinario libero professionista, appositamente convenzionato, per gli interventi che si renderanno necessari (sterilizzazioni sia di maschi che di femmine, test FIV e FELV).
- Al Servizio Veterinario della ASL, deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria
- La cattura dei gatti randagi e di colonia può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitari, la presenza di animali risulti, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio ( es. ospedali, asili, case di cura…) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell’uomo o degli animali. Le catture verranno eseguite da personale specializzato, volontari specializzati e a spese del Comune.
LEGGE REGIONALE PIEMONTE n. 34 del 26-07-1993 tutela e controllo degli animali da affezione. Regolamento recante criteri per l’attuazione.
- I concentramenti di cani, in numero superiore a cinque adulti e di gatti, in numero superiore a dieci adulti, sia di privati che di Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio, addestramento, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria, rilasciato dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dai Servizi Veterinari e di igiene pubblica della ASL.
- Linee guida ed indicazioni operative per interventi sulla popolazione felina: la Giunta Regionale, con delibera n. 2713441 del 20-09-2004 ha incluso tra gli obiettivi del programma regionale di tutela e controllo degli animali da affezione, anche la risoluzione di problemi di ordine igienico-sanitari e di benessere animale correlati alla presenza di colonie feline. Essendo noto come sul territorio regionale siano manifeste e segnalate dai cittadini, situazioni di disagio, talvolta con conseguenze igienico-sanitarie, dovute alla presenza di colonie feline libere, la Regione ritiene opportuno promuovere progetti proposte dalle Amministrazioni Comunali. Obiettivi:
- Tutela della salute umani dal rischio di zoonosi
- Tutela della salute degli animali domestici e non
- Tutela dell’ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e degli eventuali problemi igienico-sanitari ad esse connessi.
- Linee guida su come gestire una colonia felina:
CENSIMENTO DELLA COLONIA
IDENTIFICAZIONE DALLA GATTARA/O
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E SOTTOSCRIZIONE IN COMUNE
Le gattare/i, devono essere iscritte ad una associazione, riconosciuta sul territorio che si fa garante dl corretto svolgimento della gestione della colonia.
Devono collaborare con l’Amministrazione Comunale al censimento dei soggetti.
Devono apporre in prossimità della sede della colonia gli appositi cartelli informativi che saranno forniti dal Comune.
E’ fatto assoluto divieto di chiudere i gatti in qualsiasi struttura.
E’ fatto divieto di spostare i gatti, se non per darli in adozione o se intervengono situazioni sopra descritte di disagio e pericolo per la salute.
E’ fatto obbligo di segnalare al Servizio Veterinario competente qualsiasi segno di malattia dei gatti.
E’ vietato accogliere gatti di proprietà all’interno della colonia, in caso segnalare alla Polizia Urbana.
E’ opportuno distribuire cibo alla solita ora, al riparo dal sole e dagli eventi in generale, per evitare la decomposizione veloce dell’alimento.
Il cibo dev’essere servito in contenitori usa e getta o in materiale lavabile e disinfettabile.
Rimuovere sempre i contenitori del cibo e non lasciare scorte.
Laddove la colonia sia organizzata con cucce, casette, alveari e quant’altro, è fatto obbligo al mantenere i materiali puliti, disinfettati e disinfestati.
E’ vietato posizionare lettiere.
Non organizzate colonie nei pressi di parcheggi, di aree ad elevato passaggio, di supermercati, di scuole o di ospedali.
Tutte queste norme vogliono tutelare gli animali e permettere loro di vivere in armonia con gli umani, cerchiamo il più possibile di rispettarle. Sappiamo quanto sia difficile andare dai Comuni a chiedere di essere garanti di quelli che sono diritti, ma tutti insieme dobbiamo continuare a lottare per loro, partendo proprio dal rispetto delle regole.
Buona lettura.